Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 17/08/1999 n. 334

DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 334

(G.U. - S. O. n. 228 del 28/09/1999) Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Il Presidente della Repubblica

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la Legge 24 aprile 1998, n. 128;

-Vista la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche;

-Vista la Legge 19 maggio 1997, n. 137;

-Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1999;

-Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

-Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

-Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

emana il seguente decreto legislativo: Capo I Principi generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente Decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.

2. Ai fini del presente Decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti

a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

b) Decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4

c) Decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994

d) i criteri di cui all'allegato del Decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996

e) Decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996

f) Decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996

g) Decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998

h) Decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998

i) Decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998

l) Decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente Decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto si intende per

a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse

b) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto

c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio

d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto

e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente

f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

g) "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente

h) "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Decreto

a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari

b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti

c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea

d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1

e) l'attività delle industrie estrattive di cui al Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione

f) le discariche di rifiuti.

g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2

h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del Decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato Decreto 20 ottobre 1998.

2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente Decreto

a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi

b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quelle proprie delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente Decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza. Capo II Adempimenti del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

Art. 5 - Obblighi generali del gestore

1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente Decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.

3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati deve

a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del Decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come previsto dal citato Decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e aggiornate ogni cinque anni.

b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11.

 

Pagina 1/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional